Detrazioni Fiscali – Bonus Fiscale 2020
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GSE Il Conto Termico incentiva interventi per l'incremento
Il Conto Termico incentiva interventi su piccoli e grandi impianti in Pompa di Calore Adatto per aziende Vedi le Info Tecniche
REGOLE APPLICABIBILI SISTEMI INCENTIVABILI
Grazie al Conto Termico è possibile riqualificare i propri edifici per migliorarne le prestazioni energetiche, riducendo in tal modo i costi dei consumi e recuperando in tempi brevi parte della spesa sostenuta. Recentemente, il Conto Termico è stato rinnovato rispetto a quello introdotto dal D.M. 28/12/2012.
SI RICORDA CHE PER QUESTO INTERVENTO PUO’ ESSERE RICHIESTO L’INCENTIVO SOLO IN CASO DI SOSTITUZIONE DI IMPIANTO PREESISTENTE E NON IN CASO DI NUOVA INSTALLAZIONE
Bonus ristrutturazioni 110 per cento: ecobonus
È confermato che la detrazione nella maggior misura del 110% è applicabile esclusivamente alle spese sostenute dall’1.7.2020 al 31.12.2021 e va ripartita in 5 quote annuali
Con esclusivo riferimento agli interventi effettuati dagli IACP / soggetti assimilati, il nuovo comma 3-bis del citato art. 119 prevede che la detrazione è applicabile anche alle spese sostenute dall’1.1.2022 al 30.6.2022.
I lavori che danno accesso al superbonus 110% e che riguardano il risparmio energetico:
Cappotto termico 110 %
Caldaie a condensazione e a pompa di calore in condominio:
Sostituzione, nelle parti comuni dei fabbricati, dell’impianto esistente con sistemi centralizzati per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno di classe A di prodotto, a pompa di calore, inclusi i meccanismi ibridi o geotermici, anche abbinati a impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo di energia o con impianti di microcogenerazione. Le spesa massima su cui calcolare la detrazione non può superare i 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio. La detrazione è riconosciuta anche per le spese di smaltimento e bonifica dell’impianto sostituito
Caldaie a pompa di calore in case singole:
Sostituzione negli edifici unifamiliari (purché si tratti di abitazione principale), dei vecchi impianti con sistemi per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria a pompa di calore. La soglia massima di spesa è di 30mila euro e sono agevolabili anche i costi di smaltimento e bonifica dell’impianto.
Dunque i lavori agevolabili riguardano il cappotto termico e la climatizzazione invernale.
Tutti gli altri lavori che comportano un risparmio energetico, possono beneficiare del superbonus al 110% soltanto se eseguiti in abbinamento alle due tipologie di lavori sopra elencate.
Facciamo l’esempio della sostituzione degli infissi. Questo tipi di lavoro beneficia dell’Ecobonus ordinario al 50%, 65% se riguarda i condomini, ma può raggiungere il 110% nel caso di lavori sul cappotto termico eseguiti dal condominio.
La legge di bilancio 2018 ha introdotto l’obbligo della comunicazione all’Enea sui lavori realizzati, come previsto per l’ecobonus. La registrazione dell’intervento sottostà al limite temporale della comunicazione entro 90 giorni dall’ultimazione dei lavori o del collaudo.Visualizza i seguenti documenti per verificare quali dati occorre comunicare per gli interventi impiantistici:
Detrazioni confermate per tutto il 2020
La Legge di bilancio n. 160/2019, in vigore dal 1° gennaio, ha prorogato al 31 dicembre 2020 le seguenti detrazioni: – 50%-65% ECOBONUS per riqualificazioni energetiche di edifici e/o impianti esistenti (es.installazione di sistemi ibridi o caldaie a condensazione in classe A su impianti termici esistenti)
– 50% BONUS CASA per “ristrutturazioni” e interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (sostituzione caldaia, installazione pannelli fotovoltaici, etc.)senza modifiche rispetto al 2019.
È stato profondamente modificato, invece, il campo di applicazione dello Sconto in fattura,introdotto dall’estate 2019 come “alternativa” all’ECOBONUS.
Detrazioni confermate per tutto il 2020 – Approfondimento
- PREMESSA
L’art. 1, comma 175, lettere a) e b) della Legge di bilancio n. 160/2019 prorogato fino al 31 dicembre 2020 le detrazioni:
– 50%-65% ECOBONUS per riqualificazioni energetiche di edifici e/o impianti esistenti (es. installazione di sistemi ibridi o caldaie a condensazione in classe A su impianti termici esistenti).
Resta confermata per i condomini, in alternativa all’Ecobonus e al Sisma bonus, la possibilità di beneficiare di una Detrazione all’80% o 85% (a seconda del grado di riduzione del rischio sismico) per interventi congiunti di riqualificazione energetica e sismica su parti comuni condominiali di edifici ricadenti nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
– 50% BONUS CASA per “ristrutturazioni” e interventi finalizzati al risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (sostituzione caldaia, installazione pannelli fotovoltaici, etc.),
– 50% BONUS MOBILI per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici.
La proroga per il 2020 del BONUS VERDE, invece, è stata prevista dal DL ‘Milleproroghe’ n. 162/2019.
La legge di bilancio ha anche introdotto, per il 2020, il BONUS FACCIATE. Si tratta, in pratica, di una detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte).
- DETRAZIONE ECOBONUS
Si ricorda che, in caso di sostituzione caldaia, per ottenere la Detrazione 65% ECOBONUS occorre prevedere:
– caldaia a condensazione di classe energetica A, abbinata a
– sistema di termoregolazione evoluto a temperatura scorrevole, appartenente alla classe V, VI oppure VIII (ad esempio caldaia VICTRIX abbinata a CAR V2, oppure a CAR V2 e sonda esterna), nonché, ove compatibili
– valvole termostatiche a bassa inerzia termica su tutti i corpi scaldanti, tranne nei segu enti due casi:
– se la temperatura media del fluido termovettore è inferiore a 45 °C,
– se, in alternativa, è installata su tutti i corpi scaldanti un’altra regolazione di tipo modulante agente sulla portata.
Se si installano solo la caldaia e le valvole termostatiche, senza termoregolazione evoluta, la Detrazione ECOBONUS scende al 50%.
La comunicazione telematica dei dati all’ENEA andrà effettuata, come sempre, entro 90 giorni da fine lavori utilizzando l’apposito portale (rif. Ecobonus 2020) che verrà attivato entro marzo.
L’alternativa all’ECOBONUS è rappresentata dallo Sconto in fattura, introdotto nel 2019 e profondamente modificato da quest’anno (vd. punto 4).
- DETRAZIONE BONUS CASA
Riguardo alla Detrazione 50% BONUS CASA è bene rammentare che, dal 2018, anche per gli interventi di “ristrutturazione edilizia” che comportano risparmio energetico e utilizzo di fonti rinnovabili di energia (diversi da Ecobonus), elencati nella Guida rapida detrazioni ristrutturazioni:
– riduzione delle trasmittanze termiche delle strutture edilizie;
– riduzione delle trasmittanze termiche dei serramenti comprensivi di infissi;
– installazione di collettori solari termici per ACS e/o riscaldamento ambienti;
– sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per riscaldamento – con o senza produzione di ACS – o per sola produzione di ACS per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– pompe di calore per climatizzazione ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto (ENEA ha chiarito che risultano detraibili anche in caso di nuova installazione in edificio esistente);
– sistemi ibridi, costituiti da caldaia a condensazione e pompa di calore, ed eventuale adeguamento dell’impianto;
– microcogeneratori (Pe<50kWe);
– scaldacqua a pompa di calore;
– generatori di calore a biomassa;
– installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati;
– installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
– installazione di impianti fotovoltaici (solo per usi domestici e fino a 20 kWp); è previsto l’obbligo della comunicazione all’ENEA, entro 90 giorni da fine lavori, utilizzando l’apposito portale (rif. Bonus Casa 2020) che verrà attivato entro marzo
N.B. È stata eliminata dalla Legge di bilancio 2020 la Cessione del credito (possibilità introdotta lo scorso anno dal DL ‘crescita’ n. 34/2019 e s.m.i.) per gli interventi che possono beneficiare dellaDetrazione BONUS CASA.
Nella sezione AGEVOLAZIONI FISCALI del sito sono disponibili i VADEMECUM
BONUS CASA e ECOBONUS 2020.
A breve aggiorneremo anche la TABELLA COMPARATIVA DETRAZIONI E INCENTIVI nell’area riservata e le PUBBLICAZIONI ONLINE dedicate alle agevolazioni fiscali.
- SCONTO IN FATTURA (ECOBONUS)
Lo Sconto in fattura, introdotto dal DL ‘crescita’ n. 34/2019 e applicabile unicamente agli interventi che beneficiano dell’ECOBONUS (o del Sismabonus), è stato modificato dalla Legge di bilancio 2020. Queste le nuove disposizioni di cui all’art. 14, comma 3.1, del DL n. 63/2013 e s.m.i.:
A partire dal 1° gennaio 2020, unicamente per gli interventi di ristrutturazione importante di primo livello di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 15 luglio 2015, recante adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico, 26 giugno 2009 – Linee guida nazionali per la certificazione energetica, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari o superiore a 200.000 euro, il soggetto avente diritto alle detrazioni può optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle stesse, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, senza l’applicazione dei limiti di cui all’articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all’articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito d’imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari. In pratica, da quest’anno lo Sconto in fattura potrà essere richiesto solo pe le ristrutturazioni importanti di 1° livello realizzate sulle parti comuni degli edifici condominiali e di importo pari o superiore a 200 mila euro.
Resta nuovamente esclusa, purtroppo, la cessione del credito a banche e istituti finanziari.
Agevolazioni Fiscali per ristrutturazioni con risparmio energetico
L’INVIO DELLA DOCUMENTAZIONE ALL’ENEA VA EFFETTUATO ATTRAVERSO IL SITO Detrazioni fiscali enea
La trasmissione dei dati all’ENEA è obbligatoria per i seguenti interventi edilizi e tecnologici:
Impianti tecnologici:
- installazione di collettori solari (solare termico) per la produzione di acqua calda sanitaria e/o il riscaldamento degli ambienti;
- sostituzione di generatori di calore con caldaie a condensazione per il riscaldamento degli ambienti (con o senza produzione di acqua calda sanitaria) o per la sola produzione di acqua calda per una pluralità di utenze ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sostituzione di generatori con generatori di calore ad aria a condensazione ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- pompe di calore per climatizzazione degli ambienti ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- sistemi ibridi (caldaia a condensazione e pompa di calore) ed eventuale adeguamento dell’impianto;
- microcogeneratori (Pe<50kWe);
- scaldacqua a pompa di calore;
- generatori di calore a biomassa;
- installazione di sistemi di contabilizzazione del calore negli impianti centralizzati per una pluralità di utenze;
- installazione di sistemi di termoregolazione e building automation;
- installazione di impianti fotovoltaici.
Ammissibilità degli interventi
Per maggiori dettagli sulle condizioni di ammissibilità degli interventi si rimanda all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali – edizione 2018”. Disponibile al seguente http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/
Per maggiori dettagli sulle condizioni di ammissibilità degli interventi si rimanda all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali – edizione 2018”. Disponibile al seguente http://www.acs.enea.it/ristrutturazioni-edilizie/
Scadenze e fasi di inserimento
La trasmissione dei dati dovrà avvenire entro il termine di 90 giorni a partire dalla data di ultimazione dei lavori o del collaudo. Per gli interventi la cui data di fine lavori (come da collaudo delle opere, dal certificato di fine dei lavori o da dichiarazione di conformità) è compresa tra il 01/01/2018 e il 21/11/2018 (data di apertura del sito) il termine dei 90 giorni decorre dal 21/11/2018. La trasmissione dei dati relativi agli interventi realizzati va effettuata seguendo i seguenti passi:
FASE 1. Registrazione degli utenti
FASE 2. Dati del Beneficiario
FASE 3. Dati dell’immobile
FASE 4. Scheda descrittiva degli interventi
FASE 5. Riepilogo
FASE 6. Trasmissione
Per le condizioni di ammissibilità degli interventi si rimanda, per maggiori dettagli, all’opuscolo dell’Agenzia delle Entrate “Ristrutturazioni edilizie: detrazioni fiscali” – edizione 2018.
Bonus ristrutturazioni 2018: ufficiale la proroga. Con l’approvazione definitiva in Senato della Legge di Bilancio 2018 sarà possibile ottenere lo sconto Irpef del 50% sugli interventi di edilizia.
PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%
- Bonus condizionatori con ristrutturazione edile: detrazione al 50% se il nuovo impianto è a pompa di calore, anche a non alta efficienza ma mira al risparmio energetico + riduzione IVA al 10%. Solo su unità immobiliari residenziali o parti comuni, condomini.
- Bonus climatizzatori risparmio energetico: detrazione al 65% per condizionatori con pompa di calore ad alta efficienza che sostituiscono l’impianto di riscaldamento esistente. Detrazione fruibile sia per abitazioni, uffici, negozi ecc.
- Bonus condizionatori con bonus mobili con ristrutturazione: detrazione 50%, quando si realizza una ristrutturazione edilizia straordinaria su singole abitazioni o condomini, è possibile fruire della detrazione se si acquistano mobili e grandi elettrodomestici A+ (A per i forni), ivi compresi i climatizzatori.
- Bonus condizionatori senza ristrutturazione: se non vengono effettuati lavori di ristrutturazione, è possibile lo stesso fruire dell’agevolazione fiscale, in quanto l’intervento rientra in quei lavori agevolabili al 50% su 10 anni, a patto che il condizionatore sia in pompa di calore.
con la legge di stabilità 2018 (legge n. 232 dell’11 dicembre 2016) è stata prorogata fino al 31 dicembre 2018 la detrazione del 50% per le ristrutturazioni edilizie. E’ prorogato fino al 31 dicembre 2018 anche il Bonus Mobili, cioè la detrazione del 50% su una spesa massima di 10 mila euro per l’acquisto di mobili. E’ stata inoltre introdotta, per il periodo compreso tra il 1 gennaio 2018 e il 31 dicembre 2021, una detrazione d’imposta del 50% per le spese sostenute per l’adozione di misure antisismiche su edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1,2 e 3).
E’ un’importante notizia per tutti coloro che intendono migliorare la propria casa e godere delle agevolazioni
Proroga Agevolazioni statali sull’acquisto di climatizzatori con pompa di calore anno 2018
Finalmente è stata prorogata la detrazione fiscale su climatizzatori fino al 31 Dicembre 2018
Fino a DICEMBRE 2018 è possibile ottenere il contributo statale del 50% e 65%:
- Per il solo acquisto del climatizzatore in pompa di calore
- Per Fornitura e l’installazione di un climatizzatore
Pagamento mediante bonifico: Ricordarsi di inserire la dicitura Obbligatoria come causale PRAT. DETRAZIONE 50% Rif. normativo:a causale del versamento: “BONIFICO AI SENSI DELLA LEGGE DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE IN CON POMPA DI CALORE.
PROROGATE LE DETRAZIONI DEL 65% E 50%, CON INCREMENTO DELLA RITENUTA
Con la pubblicazione della Legge di Stabilità vengono prorogate disposizioni incentivanti il settore edilizio: i contribuenti che intendono beneficiare delle detrazioni (incrementate rispetto alla misura ordinaria) del 50% per il recupero del patrimonio edilizio ovvero del 65% per le spese di riqualificazione energetica degli edifici o per l’adozione di misure antisismiche avranno tempo fino al prossimo 31 dicembre 2018 per sostenere le spese. Si ricorda alla Gentile clientela che possono fruire della detrazione Irpef del 50% i possessori o i detentori di immobili residenziali, principalmente per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro, risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia realizzati tanto sulle singole unità immobiliari quanto su parti comuni di edifici residenziali, nonché sulle relative pertinenze.
La detrazione Irpef/Ires del 65%, invece, non prevede alcuna eccezione né di tipo oggettivo (unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, non solamente immobili abitativi) né di tipo soggettivo (qualsiasi privato o titolare di reddito di impresa può fruirne).
Tabella riepilogativaIntervento | Agevolazione | Scadenza |
Ristrutturazione edilizia | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 96.000 | 31 dicembre 2018 |
Bonus arredi | Detrazione Irpef del 50% in 10 rate annuali di pari importo con soglia massima di spesa di € 10.000 |
31 dicembre 2018
(spesa non limitata all’importo dell’intervento) |
Riqualificazione energetica | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo |
31 dicembre 2018
(compresi interventi su parti comuni condominiali) |
Adozione misure antisismiche | Detrazione Irpef/Ires del 65% in 10 rate annuali di pari importo | 31 dicembre 2018 |
Ritenute bonifici
Come ben noto, le spese sostenute per il recupero del patrimonio edilizio e per il miglioramento delle prestazioni energetiche degli edifici devono essere pagate tramite bonifico, al quale da qualche tempo a questa parte (per la precisione la disposizione era contenuta nel D.L. n.78/10 con decorrenza dal 1 luglio 2010) viene applicata una ritenuta che inizialmente era fissata al 10%, ma che dal 6 luglio 2011 è stata ridotta al 4% ad opera del D.L. n.98/11.
Sul punto interviene ulteriormente la nuova Legge di Stabilità: il comma 657 innalza dalla precedente misura del 4%, alla nuova dell’8%, l’aliquota della ritenuta operata da banche o da Poste italiane Spa, sugli accrediti dei pagamenti, a mezzo bonifici, disposti dai contribuenti per beneficiare di oneri deducibili o in relazione ai quali spettano detrazioni fiscali.
Non variano le modalità applicative. L’obbligo di effettuazione della ritenuta non compete al soggetto che deve effettuare il pagamento (come avviene ordinariamente) ma alla banca che riceve l’accredito della somma: il soggetto disponente il bonifico bancario/postale dovrà pertanto procedere al pagamento delle fatture per l’importo lordo totale delle stesse (non vi è alcun obbligo di indicazione della ritenuta sulla fattura stessa).
Consumare meno energia è possibile senza troppe rinunce, ed oltre ad essere conveniente per te, aiuta a mantenere sano l’ambiente in cui viviamo diminuendo le emissioni di gas dannosi per la salute del nostro pianeta.
Sfruttando le agevolazioni statali per interventi di recupero del patrimonio edilizio, che sono state prorogate fino al 31 Dicembre 2018, installando un climatizzatore con pompa di calore di ultima generazione classe A+ ad alto risparmio energetico, oltre a migliorare l’ambiente in cui vivi, evidenziando in fattura il costo della manodopera, potrai recuperare fino al 50% attraverso la detrazione fiscale nella denuncia dei redditi.
L’ iva agevolata al 10% si applica solamente alle prestazioni di servizi comprendenti manodopera e forniture di materiali e beni purché questi ultimi non vadano a costituire la parte più importante del lavoro nel suo insieme. Nei lavori in cui ha predominanza il singolo bene (o più) rispetto al valore della manodopera l’aliquota iva agevolata al 10% si applica solo fino alla concorrenza della differenza tra il valore complessivo della prestazione e quello dei beni stessi.
I beni considerati di “valore significativo”, individuati da decreto ministeriale, sono tassativamente i seguenti:
- ascensori e montacarichi
- infissi esterni ed interni
- caldaie
- videocitofoni
- apparecchiature di condizionamento e riciclo aria solo sistemi con pompa di calore
- sanitari e rubinetterie da bagno
- impianti di sicurezza
ESEMPIO PRATICO
Rifacimento/nuovo di impianto di climatizzazione con installazione (bene significativo)
- importo complessivo lavori al netto d’ iva: euro 4.000,00
- valore climatizzatori (bene significativo): euro 2.500,00
MANO DOPERA = 4.000 – 2.500 = 1.500
IMPONIBILE IVA AGEVOLATA AL 10% = 1.500 X 2 = 3.000
IMPONIBILE IVA AL 22% = 4.000 – 3.000 = 1.000
TOTALE FATTURA: € 4.000,00 + € 300,00 (iva al 10%) + 220,00 (iva al 22%)= € 4.520,00 anzichè € 4.880,00
Quando la prestazione comprende i beni sopra indicati è obbligatorio identificare nella fattura, separatamente, la parte di valore a cui si applica l’ IVA agevolata al 10% e l’eventuale altra parte rimanente assoggettata all’ IVA ordinaria del 22%.
Al fine di permettere di accedere a queste agevolazioni fiscali ad un largo numero di persone, sono stati identificati come beneficiari le seguenti figure:
- I proprietari e loro familiari conviventi;
- Titolari di diritto di nuda proprietà, uso, usufrutto e abitazione;
- Inquilini ( compresi coloro che a titolo gratuito utilizzano una casa );
- Futuri acquirenti di un immobile con compromesso registrato;
- Soci di cooperative;
- Soci di s.s., s.a.s., s.n.c. Ed imprese a conduzione familiare.
Sostenendo le spese di ristrutturazione entro il 31 Dicembre 2018, tramite la dichiarazione dei redditi, potrai ripartire in dieci rate annuali la detrazione del 50%.
Cosa devo fare per usufruire della detrazione irpef al 50%?
Effettua il tuo climatizzatore in pompa di calore o pompa di calore per il riscaldamento e/o acqua calda entro il 31.12.2018
Lavori fatti “in proprio” o da imprenditore edile
Per quanto concerne ancora i benefit ottenibili, la detrazione può arrivare al 50% anche nelle ipotesi di esecuzione in proprio dei lavori, sebbene solamente per le spese sostenute per l’acquisto dei materiali utilizzati (sulle quali il contribuente pagherà l’aliquota ordinaria Iva, e non quella ridotta).
Se tuttavia chi richiede il contributo è imprenditore ditta esecutrice dei lavori, la percentuale sarà applicata su tutta la spesa auto-fatturata, con IVA (imposta sul valore aggiunto) pari al 10%.
Quanto si può detrarre: limite di 96.000 euro (48.000 euro)
Il limite di 96 mila euro (48 mila euro secondo la norma ordinaria), è applicabile per fabbricato oggetto di ristrutturazione, e per persona richiedente. Di conseguenza, nell’ipotesi in cui un immobile sia oggetto di comproprietà, il costo complessivo va suddiviso tra tutti i comproprietari che hanno sostenuto le spese.
Nell’ipotesi di decesso del contribuente, il diritto alla detrazione si trasmette agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta del bene (in termini più sintetici, coloro che “utilizzeranno” la casa
Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico bancario o postale da cui risultino:
- Causale del versamento
- Num. di fattura
- Codice fiscale del soggetto che paga
- Codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.
N.B. Conserva dichiarazioni,fatture d’acquisto, ricevute di pagamento e documentazione di addebito su c/c
Indica la spesa sostenuta nel 730 i nel modulo Unico (il 50% della spesa verra RIMBORSATA in 10 anni con o/e installazione, anche se non hai lavori di ristrutturazioni in corso, fino ad un massimo di 96.000 Euro
Bisogna accertarsi che il climatizzatore sia in classe A++ ed in pompa di calore
Effettuare il pagamento mediante Bonifico Bancario in cui si evincano oltre ai dati del beneficiario ( nome, cognome e codice fiscale ), anche l’intestazione e la partita iva dell’azienda beneficiaria del bonifico, ponendo come causale “ Bonifico ai sensi della legge DPR 917-1986-TUIR ART. 16BIS (ex 449/97) – ACQUISTO CLIMATIZZATORE CON POMPA DI CALORE.
RISTRUTTURAZIONI EDILIZIE: E AGEVOLAZIONI FISCALI
L’AGENZIA INFORMA
La Guida alle agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni edilizie è stata realizzata dall’Agenzia delle Entrate Settore Comunicazione
Ufficio Comunicazione Multimediale e Internet
Per ulteriori informazioni e aggiornamenti: www.agenziaentrate.gov.it
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