F-GAS – Normativa e certificazione

Punto Clima srl ha ottenuto la Patente per operare secondo la normativa 842/2006

Attenzione chi non è Patentato non è abilitato ad effettuare installazioni-assistenza e manutenzioni. Chiedere prima dell’installazione se abilitato mostrandovi la Patente da frigorista e certificato impresa.

Per sapere l’azienda che avete contattato per l’installazione e/o manutenzione-controllo se possiede i requisiti ed il certificato è idoneo Apri Link.

Registro telematico nazionale delle persone e delle imprese certificate

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI BOLOGNA
ATTESTATO DI ISCRIZIONE AL REGISTRO (Visualizza)

Attività di installazione, riparazione, manutenzione, assistenza o smantellamento di apparecchiature fisse di refrigerazione,condizionamento d’aria, pompe di calore fisse contenenti taluni gas fluorurati ad effetto serra (articolo 8, comma 1 del D.P.R. n.
146/2018) ai sensi del Regolamento di Esecuzione (UE) 2015/2067

Per consultare Link alla pagina di ricerca

Notizie Fgas:

FGas Quadro generale e requisiti del regolamento FGas D.P.R. 146/2018 16 Novembre aggiornato

 Visualizza il manuale per Operatori del settore                            Visualizza il nuovo D.P.R aggiornato

Banca dati gas fluorurati  Link

Principale novità introdotta nel 2019 dal decreto, che abroga il precedente DPR 43/2012, è l’istituzione di una Banca Dati (Art. 14 e 16), gestita dalle Camere di Commercio del comune competente, che dovrà raccogliere i dati relativi alle quantità di F-gas vendute ed utilizzate dagli operatori al fine di garantirne una maggiore tracciabilità.

Imprese e persone certificate dovranno accedere alla Banca Dati per comunicare informazioni sulle installazioni, manutenzioni e smantellamento degli impianti contenenti F-gas.

Le imprese che riguardano:

  • Gas fluorurati a effetto serra ai fini della regolazione dell’installazione, assistenza, manutenzione o riparazione delle apparecchiature che contengono gas fluorurati a effetto serra o il cui funzionamento dipende da tali gas per cui è richiesto un certificato o un attestato, incluso dalle modalità di vendita fornita, comprese le tecniche di comunicazione a distanza .
  • Agli utilizzatori finali, apparecchiature non ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati a effetto serra.
  • DICHIARAZIONE DI IMPEGNO
    Ai sensi dell’art. 16, comme 3, lettera d), del dPR 16 novembre 2018, n. 146 Il Regolamento (UE) n. 517/2014, stabilito, dell’articolo 11 paragrafo 5, che le apparecchiature non ermeticamente
    sigillate, caricate con gas fluorurati a effetto serra, sono vendute agli utilizzatori finali in caso sia sicuro che funzionino è un’operazione da un’azienda certificata a norma articolo 10 del citato regolamento.
    L’articolo 16 comma 3, lettera d) del DPRn 146/2018, prevede che il venditore comunichi alla Banca Dati, all’atto della vendita e per via telematica, la dichiarazione dell’acquirente recante l’impegno che che sarà presente stabilito da un’impresa certificata a norma dell’articolo 10 del regolamento (UE) n. 517/2014.
  • Scarica il modulo di impegno

Regolamento Europeo 842/06

Forse non tutti sanno che il Regolamento Europeo 842/2006 ha come obiettivo la riduzione delle emissioni in atmosfera dei gas HFC, il loro contenimento, l’uso, il recupero e la distruzione.
Fanno parte di questa categoria i seguenti gas refrigeranti

  • R410A IMPIANTI RESIDENZIALI E COMMERCIALI QUASI AZEOTROPICA
  • R407C: COMMECIALI INDUSTRIALI,CHILLER MISCELA NON AZETROPICA
  • R134A INDUSTRIALE MONOCOMPONENTE

I gas IDROFLUOROCARBURI (HFC) non sono dannosi allo strato di ozono ma piuttosto il loro rilascio in atmosfera contribuisce in maniera consistente all’aumento dell’effetto serra.

Il Regolamento Europeo 842/2006 si prefigge quindi lo scopo di ridurre tali emissioni introducendo, per tutti gli impianti contenenti più di 3 kg di refrigeranti, l’obbligo del “Registro di dell’apparecchiatura” sul quale redigere i rapporti di manutenzione periodica e le caratteristiche tecniche essenziali dell’impianto frigorifero.

Tali impianti di refrigerazione hanno l’obbligo di essere controllati come segue:

  • impianti aventi 3 kg o più di gas fino a 30 kg: controllo annuale
  • impianti aventi 30 kg o più di carica e fino a 300 kg: controllo semestrale
  • impianti aventi 300 kg o più di carica: controllo trimestrale

Protocollo di Kyoto

Nel quadro del protocollo di Kyoto l’Unione europea si è impegnata a ridurre le proprie emissioni di gas ad effetto serra nel periodo 2008 ? 2012 dell’8% rispetto ai livelli del 1990, anno di riferimento.

Il protocollo di Kyoto riguarda i principali gas ad effetto serra: Biossido di carbonio (CO2), metano (CH4), protossido di azoto (N2O) e tre gruppi di gas fluorurati (i cosiddetti F?gas): idrofluorocarburi (HFC),perfluorocarburi (PFC) ed esafluoruro di zolfo (SF6).

Per ridurre le emissioni di tali gas fluorurati allo scopo di conseguire gli obiettivi dell’UE in materia di cambiamenti climatici e adempiere agli obblighi derivanti dal protocollo di Kyoto, il 17 maggio 2006 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (CE) n. 842/2006 su taluni gas fluorurati ad effetto serra (regolamento sugli F?gas).

Tale regolamento, in vigore dal 4 luglio 2007, stabilisce requisiti specifici per le varie fasi dell’intero ciclo di vita dei gas fluorurati, dalla produzione sino a fine vita.

Ne consegue che sono interessati dal regolamento vari soggetti coinvolti nel ciclo di vita dei gas fluorurati, tra cui produttori, importatori ed esportatori di tali gas, nonché fabbricanti e importatori di taluni prodotti e apparecchiature contenenti F-gas e operatori delle apparecchiature.

Informazione utile:

Vi segnalo l’obbligo entro il 31 maggio 2013 di inviare la dichiarazione al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale), relativa al 2012, in merito a: presenza di apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra; – denuncia delle quantità di gas fluorurati a effetto serra emesse in atmosfera nell’anno 2012 dalle apparecchiature fisse di refrigerazione, di condizionamento d’aria, pompe di calore e impianti antincendio contenenti 3 kg o più di gas fluorurati a effetto serra.

La dichiarazione va fatta dal proprietario dell’apparecchiatura o dell’impianto qualora non abbia delegato ad una terza persona l’effettivo controllo sul funzionamento tecnico degli stessi. Va fatta una dichiarazione distinta per ogni sede in cui siano installati apparecchiature o impianti. La dichiarazione deve essere compilata collegandosi al sito internet dell’ISPRA (https://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas) e, una volta registrati e seguendo le procedure riportate nelleistruzioni utili per la registrazione e la compilazione, è possibile effettuare la prescritta comunicazione (https://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/istruzioni-utili-per-compilazione/view) Sono classificati gas fluorurati a effetto serra, gli idrofluorocarburi (HFC), i perfluorocarburi (PFC) e l’esafluoruro di zolfo (SF6), nonché i preparati contenenti tali sostanze. Sono escluse dall’applicazione delle sanzioni le attrezzature e gli impianti contenenti le sostanze che riducono lo strato di ozono, in quanto regolamentate da una specifica normativa di riferimento. Al fine di identificare meglio quali sono i gas fluorurati a effetto serra, l’ISPRA ha predisposto un elenco completo dei gas per i quali scatta l’obbligo di comunicazione. Il file è reperibile sul sito internet dell’ISPRA (https://www.sinanet.isprambiente.it/it/sia-ispra/fgas/informazioni-utili/elenco-fgas-per-la-dichiarazione/view).

NOTA: Non sono soggetti alla denuncia in questione gli impianti e le attrezzature contenenti l’HCFC (idroclorofluorocarburi) tra i quali è ricompreso anche il gas R22, classificato come lesivo per l’ozono e non gas a effetto serra.

Registri di controllo Per le apparecchiature e gli impianti in questione è previsto l’obbligo di dover predisporre appositi registri di controllo ove devono essere annotati le quantità aggiunte, recuperate o eliminate. I registri sono reperibili nel sito internet del Ministero dell’Ambiente

Sanzioni a capo dell’operatore per la mancata predisposizione del registro dei controlli o la tenuta dello stesso in maniera incompleta, inesatta o non riportante tutti i dati previsti Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa: – da 7.000 euro a 100.000 euro, nei confronti dell’operatore che non tiene il registro i cui modelli sono stati predisposti dal Ministero dell’Ambiente

  • dell’apparecchiatura di refrigerazione, di condizionamento d’aria, delle pompe di calore contenenti gas fluorurati a effetto serra; – del sistema degli impianti fissi di protezione antincendio, in modo incompleto, inesatto o comunque non riportante i seguenti dati: – nome dell’operatore, indirizzo postale e numero di telefono; – quantità e tipo di gas fluorurati a effetto serra installato nell’apparecchiatura o nell’impianto; – quantità eventualmente aggiunte e quelle recuperate durante le operazioni di manutenzione, di riparazione e di smaltimento definitivo; – eventuali altre informazioni pertinenti; – identificazione della società o del tecnico che ha eseguito la manutenzione o la riparazione; – data e risultati dei controlli effettuati;
  • da 7.000 euro a 100.000 euro, nel caso in cui l’operatore utilizzi un registro non conforme a quello previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet; – da 500 euro a 5.000 euro, nei confronti dell’operatore che non mette a disposizione il registro:
  • al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA); e/o – alla Commissione europea.

Sanzioni a capo dell’operatore che non comunica, entro il 31 maggio di ogni anno, la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente o comunica detti dati in maniera incompleta, inesatta o comunque non utilizzando il modello previsto Salvo che il fatto costituisca reato, è prevista la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 10.000 euro nei confronti dell’operatore che: – non provvede ad inviare, entro il 31 maggio di ogni anno, al Ministero dell’Ambiente, per il tramite dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca dell’ambiente (ISPRA) una dichiarazione contenente le informazioni riguardanti la quantità di gas fluorurati a effetto serra emessi in atmosfera nell’anno precedente; – trasmetta al Ministero, per il tramite dell’ISPRA, una dichiarazione incompleta o inesatta; – utilizzi una dichiarazione non conforme al formato previsto dal Ministero dell’Ambiente e pubblicato nel proprio sito internet pervia ufficializzazione con apposito avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

GUIDA AREA F-Gas

La dichiarazione è rivolta a tutte le imprese del settore tra cui installatori e manutentori di impianti per la climatizzazione

Una guida pratica sull’applicazione del nuovo regolamento degli F-gas nel campo della refrigerazione, dell’aria condizionata e delle pompe di calore

Il Regolamento (EC) No 517/2014 sui gas fluorurati ad effetto serra mira a ridurre le emissioni di questi gas attraverso una pluralità di misure: norme relative al contenimento, alluso, al recupero, distruzione dei gas fluorurati ad effetto serra, condizioni riguardanti la collocazione sul mercato di certi tipi di prodotti o di dispositivi che contengono o si basano sui gas fluorurati ad effetto serra (divieti), usi specifici di questi gas (divieto di manutenzione con alcuni gas), limiti quantitativi di collocazione sul mercato degli HFC (eliminazione).

Gli operatori di apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra con valore ? 5 tonnellate di CO2 equivalente provvedono affinché queste siano controllate per verificare la presenza di eventuali perdite.
Le apparecchiature ermeticamente sigillate contenenti gas fluorurati ad effetto serra < 10 tonnellate di CO2 equivalente non sono soggetti ai controlli delle perdite purché le apparecchiature siano etichettate come ermeticamente sigillate» I controlli di perdite sono basati sulle tonnellate di CO2 equivalente dei gas fluorurati ad effetto serra. :

3 kg —> 5 tonnellate di CO2-eq

Conversione: 3 kg ? 5 tonnellate di Co2-eq

30 kg ? 50 tonnellate di Co2-eq

300 kg ? 500 tonnellate di Co2-eq

Ciò significa che il limite della carica con cui vengono applicati i controlli delle perdite dipenderà dal GWP del refrigerante contenuto nel dispositivo .

Come si calcola il GWP (Ton-equiv di CO2)?

Si moltiplica la quantità di refrigerante in tonnellate (Kg/1000) per il GWP esempio:

3 Kg di R410 (GWP 2088) (3/1000) x 2088 = 0,003 x 2088= 6,26 Ton-equiv di CO2

3 Kg di R32 (GWP 675) (3/1000) x 675 = 0,003 x 675= 2,025 Ton-equiv di CO2 *

Come calcolare Kg di refrigerante corrispondenti a 5 Ton-equiv CO2

Si divide i kg equivalenti (Ton-equiv x1000) per il GWP R410 (GWP 2088): (5×1000)/2088 = 5000/2088= 2,39 Kg

Questo significa che il limite della carica, con cui vengono applicati i controlli delle perdite, dipenderà dal GWP del refrigerante contenuto nel dispositivo.

La tabella seguente riassume la conversione della Co2-equivalente

  • Si nota che questo non influisce sui requisiti di controllo delle perdite o delle soglie per R22, che non ricade nella sfera di applicazione di questo regolamento.
  • GWP si basa sull’ultimo report dell’IPCC
  • Controlli periodici delle perdite si applicheranno solamente dal 1 gennaio 2017 in avanti
  • Le nuove soglie avranno effetti molto importati sulle apparecchiature che funzionano con refrigeranti ad alto GWP. Infatti, renderà l’apparecchiatura soggetta a periodici controlli di perdite sebbene sia al di sotto dei 3 kg di refrigerante (soglia minima nella Regolamentazione (EC) 842/2006). Questo è il caso dei refrigeranti indicati in rosso nella tabella qui sopra riportata.
  • Dall’altra parte, l’apparecchiatura attualmente soggetta a periodici controlli di perdita potrebbe improvvisamente evitare l’obbligo per la stessa ragione. Questo è il caso in particolare dei dispositivi che funzionano con l’R134a (carica minima che aumenta dai 3 a 3,5 kg) e con l’R32 (carica minima che aumenta dai 3 ai 7,41 kg). Ci si aspetta che l’impatto della nuova soglia sull’R32 sia particolarmente significativa per i tecnici siccome molto pochi di questi sistemi piccoli contengono oltre 7 kg di carica.
  • Tuttavia, fino al 31 dicembre del 2016 i dispositivi al di sotto dei 3kg di gas fluorurati ad effetto serra (se ermeticamente sigillati che contengono invece meno di 6kg di gas fluorurati ad effetto serra) ed etichettati come tali, non saranno soggetti ai requisiti di controllo delle perdite.
  • Concretamente questo significa che:
  • Le attrezzature con più di 3 kg ma meno di 5 tonnellate di CO2 eq. di refrigerante non hanno più bisogno di essere controllate per le perdite dal 1 gennaio 2015. – Le attrezzature con meno di 3 kg ma più di 5 tonnellate di CO2 eq. di refrigerante non hanno bisogno di essere controllate per le perdite fino al 1 gennaio 2017 (quando il periodo di adeguamento si conclude). – Per qualsiasi altro tipo di dispositivo con almeno 3 kg di refrigerante le nuove soglie si applicheranno a partire dal 1 gennaio 2015.
  • Cosa dovranno fare i tecnici? – Già adesso i tecnici dovranno informare gli operatori dei nuovi potenziali obblighi di controlli di perdita per via dei nuovi limiti di peso che verranno applicati dal 1 gennaio 2015 ai sistemi con almeno 50 e 500 tonnellate di CO2 –eq. – Fino al 31 dicembre 2016, i tecnici dovranno informare gli operatori dei nuovi obblighi di controllo delle perdite per via dei nuovi limiti di peso che verranno applicati a partire dal 1 gennaio 2017 in avanti per i sistemi con almeno 5 tonnellate di CO2-eq.
  • La definizione di dispositivo ermeticamente sigillato come dispositivo in cui tutte le parti contenenti gas fluorurati ad effetto serra sono rese resistenti attraverso la saldatura, brasatura o una connessione permanente che potrebbe includere valvole sigillate e porte di servizio sigillate che permettono un’adeguata riparazione o smaltimento. Hanno un comprovato tasso di perdita inferiore ai 3 grammi all’anno in condizione di pressione di almeno un quarto della massima pressione ammissibile.
  • Il periodo di transizione si applica solamente ai dispositivi per cui questo obbligo è nuovo. Tuttavia, tale periodo di transizione per uniformità si applica anche ai dispositivi recentemente installati, sebbene non sarebbe necessario.

Frequenza dei controlli delle perdite

I controlli di perdita rimangono basati sulla stessa frequenza prevista dalla Regolamentazione (EC) 842/2006. La tabella qui sotto riportata riassume la situazione.

Gas fluorurati ad effetto serra       Nessuna perdita del Sistema rilevata      Sistemi con perdita rilevata

5 tonnellate CO2-eq                                 12 mesi                                                                        24 mesi

50 tonnellate CO2-eq                               6 mesi                                                                         12 mesi

500 tonnellate CO2-eq                            3 mesi                                                                           6 mesi

 

 

Comunicazione

 

Festività Santo Patrono di Bologna - 4 ottobre 

Chiusura uffici

Non saranno gestiti ordini o spedizioni e il Servizio Clienti non sarà attivo.

 

Sarà comunque possibile effettuare nuovi ordini durante il periodo di chiusura

ma questi verranno evasi cronologicamente a partire dal giorno successivo.